Nullità formale dell'atto
L'atto è nullo se non contiene la dichiarazione del venditore con gli estremi del titolo edilizio.
Perché ti riguarda
Riguarda quello che c'è scritto nel documento, non lo stato dei muri: è una nullità di FORMA.
L’errore che si sente spesso
Da qui viene una buona notizia poco conosciuta: se il titolo esisteva davvero al momento del rogito e la menzione è stata solo dimenticata, si rimedia con un atto di conferma, che può firmare anche una sola delle parti. Se invece il titolo non c'è, non c'è conferma che tenga.
Un esempio
Nell’atto manca la dichiarazione con gli estremi della concessione edilizia: l’atto è nullo, anche se la casa è perfettamente in regola.
Nomi, indirizzi e cifre sono inventati.
La norma: art. 46 DPR 380/2001 — per il costruito prima del 17 marzo 1985, art. 40 L. 47/1985