Incarico di vendita in esclusiva
Il/La sottoscritto/a nome, cognome e codice fiscale della parte venditrice, residente in indirizzo di residenza, in qualità di proprietario/i,
Conferisce a ragione sociale dell’agenzia
con sede in sede dell’agenzia, iscritta nel Registro delle Imprese, sezione agenti di affari in mediazione, numero REA dell’agenzia (di seguito «l'Agenzia»), l'incarico di reperire un acquirente per l'immobile sito in indirizzo dell’immobile, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di comune alla sezione urbana sezione, foglio foglio, particella particella, subalterno subalterno, categoria categoria, rendita catastale rendita catastale, al prezzo richiesto di prezzo richiesto (importo in lettere), con facoltà per l'Agenzia di raccogliere proposte anche a prezzo inferiore da sottoporre al conferente, che resta libero di accettarle o meno.
1 · Esclusiva e durata
L'incarico è conferito in esclusiva per durata (mesi) mesi dalla data odierna, e cioè fino al data di scadenza dell’incarico. Per tutta la durata il conferente si impegna a non conferire incarichi ad altri mediatori e a non trattare direttamente la vendita; ogni richiesta ricevuta sarà indirizzata all'Agenzia. Alla scadenza l'incarico cessa senza bisogno di disdetta: non si rinnova tacitamente.
2 · Provvigione
Il conferente riconosce all'Agenzia, per il caso di conclusione dell'affare, la provvigione di provvigione a carico del venditore calcolata sul prezzo di vendita. La provvigione matura con la conclusione dell'affare, e cioè nel momento in cui il conferente accetta una proposta d'acquisto conforme all'incarico o comunque da lui accettata (art. 1755 c.c.), ed è dovuta anche se l'atto notarile viene stipulato dopo la scadenza dell'incarico.
La provvigione si paga contestualmente al versamento della caparra confirmatoria al conferente, con mezzi tracciabili.
3 · Se il conferente vende da sé o tramite altri
La provvigione è dovuta per intero anche se, durante l'esclusiva, l'immobile viene venduto direttamente dal conferente o tramite terzi, ovvero se l'affare si conclude entro dodici mesi dalla scadenza con persone che l'Agenzia ha presentato al conferente per iscritto (schede di visita e comunicazioni dei nominativi).
4 · Cosa fa l'Agenzia
L'Agenzia si impegna a pubblicizzare l'immobile a proprie spese, con annunci, foto e cartello, a organizzare le visite, a raccogliere le proposte per iscritto, a verificare la documentazione (visura, planimetria, titolo di provenienza, APE, regolamento) e ad assistere le parti fino all'atto notarile. L'Agenzia informa il conferente di ogni proposta ricevuta e delle circostanze rilevanti a lei note (art. 1759 c.c.).
5 · Dichiarazioni del conferente
Il conferente dichiara di essere legittimato a vendere, che l'immobile è nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti consegnati, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni fatto che incida sulla vendita (ipoteche, pignoramenti, liti condominiali, difformità). Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati (art. 13 Reg. UE 2016/679) e l'informativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
6 · Diritto di recesso del consumatore
Il presente incarico è stato sottoscritto dove si firma. Se è stato sottoscritto fuori dai locali dell'Agenzia, il conferente consumatore può recedere entro quattordici giorni dalla firma, senza motivazione e senza penali, con comunicazione scritta all'Agenzia (artt. 52 e 54 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005); il modulo tipo è a disposizione in agenzia. Se il conferente chiede espressamente che l'attività cominci prima dei quattordici giorni e l'affare si conclude in quel periodo, la provvigione è dovuta.
7 · Foro e registrazione
Per ogni controversia è competente il foro del luogo di residenza del consumatore. La presente scrittura si registra solo in caso d'uso.
comune, data
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il conferente approva specificamente gli articoli 1 (esclusiva e durata), 2 (provvigione) e 3 (vendita diretta e affari conclusi dopo la scadenza).