L’antiriciclaggio in agenzia,
domanda per domanda.
Le domande che arrivano più spesso in agenzia, con la norma che risponde. Sotto ogni risposta c'è l'articolo per esteso: si controlla, senza doversi fidare di noi.
Chi è obbligato, e da quando
01L'agenzia immobiliare è obbligata all'antiriciclaggio?
Sì. L'agente in affari in mediazione immobiliare è nell'elenco dei soggetti obbligati.
- Per le compravendite l'obbligo non ha soglie: vale sempre.
- Per le locazioni l'obbligo scatta solo quando il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.
- La qualifica è agganciata all'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi della legge 39/1989.
Perché conta. Se non sai di essere un soggetto obbligato, non fai nulla di quello che segue. È il punto da cui nascono quasi tutte le contestazioni.
«gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro»
02Quando va fatta l'adeguata verifica: all'incarico o alla proposta?
All'incarico. Per il venditore il momento è la firma dell'incarico di mediazione, non la proposta e non il preliminare.
- L'incarico di mediazione è il conferimento di un incarico per una prestazione professionale, che è il primo caso previsto dalla legge.
- Non conta se l'incarico è esclusivo o non esclusivo: la norma parla di conferimento dell'incarico e non distingue.
- Il MEF, nelle sue FAQ ufficiali, dice la stessa cosa: il momento è quello del conferimento dell'incarico.
Perché conta. È l'errore più diffuso. Chi aspetta la proposta ha già la violazione alle spalle, perché il termine è scattato settimane prima.
«in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale»
«una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata»
«Il mandato conferito all'agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. [...] Ne consegue che il momento in cui l'agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell'incarico.»
03L'adeguata verifica va fatta anche all'acquirente?
Sì. L'acquirente è un cliente a sé: per lui il momento è la firma della proposta.
- Cliente non è solo chi ti dà l'incarico: è anche chi richiede o ottiene una tua prestazione.
- Chi firma una proposta d'acquisto tramite la tua agenzia ottiene una tua prestazione, quindi va verificato come il venditore.
- In pratica sono due adeguate verifiche in due momenti diversi, non una sola.
Perché conta. Il fascicolo con solo il venditore è un fascicolo incompleto. In un'ispezione manca metà del lavoro.
«il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico»
04E se faccio solo consulenza, senza incarico di vendita?
Se la consulenza è oggetto di un incarico, gli obblighi ci sono comunque.
- Conta che ci sia un incarico per una prestazione professionale, non l'etichetta che gli dai.
- Su questo il MEF si è espresso in modo esplicito nelle sue FAQ.
Perché conta. Molti pensano che senza mandato a vendere siano fuori dal perimetro. Non è così, e la consulenza pagata è il caso tipico.
«Qualora l'attività di consulenza costituisca oggetto dell'incarico conferito per l'espletamento di una prestazione professionale, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e gg), d.lgs. n. 231/07 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017 essa ricade nel raggio d'azione della normativa di prevenzione del riciclaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.»
05Nelle locazioni da quale importo scattano gli obblighi?
Il decreto mette gli agenti immobiliari fra i soggetti obbligati, per le locazioni, solo quando il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.
- La soglia dei 10.000 euro è mensile, e riguarda solo le locazioni. Per le compravendite non esiste soglia.
- Attenzione: una FAQ del MEF ragiona invece sul canone complessivo del contratto rispetto alla soglia dei 15.000 euro. Le due letture non coincidono.
- La soglia dei 10.000 euro al mese è nel testo di legge vigente; la FAQ del MEF non è datata e potrebbe essere anteriore alla modifica che ha introdotto quella soglia.
È l'unico punto di questa pagina dove due fonti ufficiali non dicono la stessa cosa. Su una locazione di pregio conviene chiedere al consulente invece di scegliere da soli quale delle due seguire.
«anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro»
«Il valore dell'operazione da prendere come riferimento per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione.»
06C'è una soglia in euro sotto la quale l'adeguata verifica non serve?
Per l'incarico di mediazione no. La soglia dei 15.000 euro riguarda un caso diverso, l'operazione occasionale.
- L'incarico di mediazione ricade nella lettera a) dell'art. 17, dove la soglia non c'è.
- La soglia dei 15.000 euro sta nella lettera b) e vale per le operazioni occasionali.
- Il valore dell'immobile e l'importo della provvigione non spostano l'obbligo.
- La stessa lettera b) prevede anche una seconda soglia, più bassa, di mille euro per i trasferimenti di fondi o di cripto-attività.
Perché conta. La soglia dei 15.000 euro è la scusa più usata per non fare il fascicolo su una casa piccola. Non regge.
«in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro [...]»
Cosa devi raccogliere
07Cosa devo raccogliere, esattamente?
Quattro cose: identificare il cliente, identificare il titolare effettivo, capire scopo e natura dell'incarico, e controllare il rapporto finché dura.
- L'identificazione richiede l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità, di cui va acquisita copia cartacea o elettronica.
- Non basta annotare i dati a voce o copiarli da un contratto vecchio.
- Il controllo non finisce alla firma: dura per tutta la pratica.
Perché conta. Le prime due voci sono quelle che vengono chieste in ispezione. Le altre due sono quelle che vengono dimenticate.
- «l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente [...] (lett. a)»
- «l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio [...] (lett. b)»
- «l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale [...] (lett. c)»
- «il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo [...] (lett. d)»
Sono riportate le parti iniziali di ogni lettera: il testo di legge prosegue con ulteriori precisazioni.
Il Sottomano legge i documenti che carichi e compila il fascicolo con i dati del cliente, senza ricopiarli a mano.
08Posso identificare il cliente a distanza, senza vederlo in agenzia?
Sì, ma solo nei casi che la legge elenca. Il più usato in agenzia è l'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo.
- La regola generale resta l'identificazione in presenza, anche tramite un tuo dipendente o collaboratore.
- L'obbligo si considera assolto senza presenza fisica, fra l'altro, quando i dati risultano da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, quando il cliente ha un'identità digitale di livello almeno significativo, oppure quando l'hai già identificato per un altro rapporto in essere e le informazioni sono aggiornate.
- Il cliente già identificato in passato va bene solo se le informazioni sono ancora adeguate rispetto al suo profilo di rischio.
Perché conta. Fare tutto per email senza rientrare in uno di questi casi vuol dire non aver identificato nessuno, anche se il fascicolo sembra pieno.
«L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici [...]; 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo [...]; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana [...]; 4) per i clienti che siano gia stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente [...]»
L'elenco completo comprende anche i numeri 4-bis, 4-ter e 5, che riguardano strumenti di pagamento e servizi sui conti: in agenzia non si applicano quasi mai.
09Il cliente è obbligato a darmi i dati? E se mi mente?
Sì, e per iscritto sotto la propria responsabilità. Chi fornisce dati falsi commette un reato.
- La legge mette l'obbligo di collaborare in capo al cliente, non solo a te.
- Chi è obbligato a fornire i dati per l'adeguata verifica e dà dati falsi rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro.
- Questo si dice al cliente prima, non dopo: di solito basta a far arrivare i documenti.
Perché conta. Serve a smontare l'idea che l'adeguata verifica sia una seccatura che l'agenzia impone di sua iniziativa.
«I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.»
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.»
10Chi è il titolare effettivo se il cliente è una società?
La persona fisica a cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà o il controllo. Per le società di capitali la soglia è una partecipazione superiore al 25 per cento.
- La soglia è superiore al 25 per cento, non pari o superiore: il 25 per cento esatto non basta da solo.
- Vale anche la proprietà indiretta, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
- Se l'assetto proprietario non dà un esito univoco, si guarda al controllo: maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, voti sufficienti per un'influenza dominante, o vincoli contrattuali che consentono un'influenza dominante.
Perché conta. La visura camerale da sola quasi mai basta. È qui che i fascicoli restano a metà.
«1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.»
11E se il titolare effettivo non riesco a individuarlo?
Si indicano le persone fisiche che hanno poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. Ma va scritto anche perché non si è arrivati al titolare effettivo vero.
- È un criterio residuale: si usa solo dopo aver provato gli altri.
- La legge chiede di conservare traccia delle verifiche fatte e delle ragioni che non hanno permesso di individuare il titolare effettivo.
- Scrivere l'amministratore senza spiegare perché è la scorciatoia che in ispezione si nota subito.
Perché conta. La motivazione scritta è l'unica cosa che distingue un fascicolo prudente da uno fatto a caso.
«5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.»
Rischio, procedure, casi particolari
12Devo scrivere delle procedure interne anche se lavoro da solo?
Sì, ma proporzionate. La legge chiede presidi e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, non un manuale da banca.
- La valutazione del rischio va documentata e periodicamente aggiornata, e messa a disposizione delle autorità.
- Non esiste nel decreto nessuna esenzione per le ditte individuali o le micro-imprese.
- Il MEF ha precisato che ciascun soggetto obbligato è chiamato in proprio a valutare i rischi, con presidi proporzionati alla dimensione organizzativa.
- Senza procedure che permettano di dimostrare il rischio associato al cliente, non puoi applicare le misure semplificate: devi applicare sempre quelle ordinarie.
Perché conta. È la domanda che ferma le agenzie piccole. La risposta utile è che serve poco, ma quel poco deve esistere per iscritto.
«I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.»
«La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»
«la mancata adozione di procedure che consentano di standardizzare e dimostrare l'entità del rischio associato a determinati clienti o operatività sortisce come immediata ricaduta l'impossibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela e l'obbligo generalizzato di applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela»
13Quando serve la verifica rafforzata?
Sempre in tre casi: paesi terzi ad alto rischio, rapporti di corrispondenza transfrontalieri, e clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte.
- Oltre a questi tre casi, la rafforzata si applica ogni volta che il rischio rilevato è elevato.
- Fra i fattori di rischio che la legge elenca ce ne sono alcuni che in agenzia si incontrano davvero: rapporti instaurati in circostanze anomale, strutture che sono veicoli di interposizione patrimoniale, attività economiche con elevato utilizzo di contante, assetto proprietario anomalo o troppo complesso per l'attività svolta.
- La rafforzata si applica anche a chi era una persona politicamente esposta e ha lasciato la carica da più di un anno, se il rischio è elevato.
- Non confondere i casi in cui è dovuta sempre (comma 5) con i fattori di rischio da valutare (comma 2).
Perché conta. La rafforzata è quella che nessuno fa, ed è quella che pesa più di tutte quando arriva un'ispezione su una pratica andata male.
«I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo; c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.»
14Chi sono le persone politicamente esposte?
Chi occupa o ha lasciato da meno di un anno una carica pubblica importante, più i suoi familiari e chi ha con loro stretti legami noti.
- L'elenco arriva più in basso di quanto si pensi: comprende il sindaco di un comune con almeno 15.000 abitanti, gli assessori regionali, i consiglieri regionali.
- Comprende anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo di imprese controllate dallo Stato o partecipate in misura prevalente o totalitaria da regioni e comuni sopra i 15.000 abitanti.
- Fra i familiari la legge indica i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i loro coniugi.
- Una persona politicamente esposta non è un cliente da rifiutare: è un cliente da verificare in modo rafforzato.
Perché conta. In una città media un sindaco o un assessore che compra casa è normale. Il problema è non accorgersi che quella pratica richiedeva la rafforzata.
«persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami [...] 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri»
L'elenco completo della lettera dd) comprende i punti da 1.1 a 1.9 per le cariche, il punto 2 per i familiari e il punto 3 per chi ha stretti legami.
15Quando basta la verifica semplificata?
Solo in presenza di un basso rischio, e mai quando c'è un sospetto di riciclaggio.
- La semplificata riduce estensione e frequenza degli adempimenti, non li elimina.
- Fra gli indici di basso rischio che la legge elenca: società quotate su un mercato regolamentato, pubbliche amministrazioni, clienti residenti in aree geografiche a basso rischio.
- L'art. 23 non prevede nessun regime speciale per gli agenti immobiliari: gli indici sono gli stessi per tutti.
- Come detto sopra, senza procedure scritte che dimostrino il basso rischio la semplificata non si può applicare.
Perché conta. La semplificata viene usata come default per fare meno. È l'opposto: è l'eccezione che devi poter dimostrare.
«1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18. [...] 4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»
Se qualcosa non torna
16Quando devo fare una segnalazione di operazione sospetta, e a chi?
Alla UIF, senza ritardo e prima di compiere l'operazione, quando sai, sospetti o hai motivi ragionevoli per sospettare che ci sia riciclaggio.
- La segnalazione va alla UIF, non alla Guardia di Finanza e non alla Procura.
- Finché non hai segnalato, l'operazione non si compie. Ci sono eccezioni strette: obbligo di legge di ricevere l'atto, operazione non rinviabile, o rinvio che ostacolerebbe le indagini. In quei casi informi la UIF subito dopo.
- Il sospetto si desume da caratteristiche, entità, natura dell'operazione, dal suo collegamento o frazionamento e da ogni altra circostanza che conosci per il tuo lavoro.
- La UIF pubblica indicatori di anomalia per aiutare a riconoscere le operazioni sospette: quelli vigenti sono nel provvedimento del 12 maggio 2023, applicabile dal 1 gennaio 2024.
- Dal 1 luglio 2026 si applicano anche le nuove istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione, adottate col provvedimento del 18 dicembre 2025.
Perché conta. Il sospetto non è una certezza e non serve provare niente. Aspettare di essere sicuri è il modo tipico di arrivare tardi.
«I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.»
17Se il cliente paga in contanti ma sta sotto il limite, è tutto a posto?
No. La legge dice espressamente che il ricorso frequente o ingiustificato al contante è un elemento di sospetto, anche sotto la soglia.
- Rispettare il limite del contante non ti esonera dalla segnalazione: sono due piani distinti.
- Conta in particolare il versamento o il prelievo in contante di importi non coerenti col profilo di rischio del cliente.
- Quindi tanti pagamenti da quattromila euro non sono più tranquilli di uno da ventimila: possono essere meno tranquilli.
Perché conta. È la convinzione sbagliata più pericolosa che gira in agenzia, perché fa sembrare prudente esattamente il comportamento che la legge indica come sospetto.
«Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.»
18Posso dire al cliente che l'ho segnalato?
No. È vietato dirlo al cliente e a terzi, ed è un reato.
- Il divieto copre tre cose: che hai segnalato, che la UIF ti ha chiesto altre informazioni, e che ci sono o potrebbero esserci indagini.
- Vale non solo per chi segnala, ma per chiunque ne sia comunque a conoscenza: quindi anche i tuoi collaboratori.
- Chi viola il divieto rischia l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
- Tentare di dissuadere il cliente da un'attività illegale non viola il divieto.
Perché conta. Serve detto prima, in formazione. Dopo, il danno è fatto e non è rimediabile.
«Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilita di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.»
19Se non riesco a completare l'adeguata verifica, cosa faccio?
Ti astieni. Non instauri, non esegui e non prosegui il rapporto, e valuti se segnalare alla UIF.
- Serve un'impossibilità oggettiva, non una difficolta.
- L'astensione riguarda il rapporto e le operazioni, quindi anche una pratica già avviata.
- Valutare se segnalare non vuol dire segnalare sempre: vuol dire che la valutazione va fatta e conviene che resti scritta.
Perché conta. Andare avanti comunque con un cliente che non si lascia identificare è il modo più diretto di trasformare un problema del cliente in un problema tuo.
«I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.»
Contante e pagamenti
20Qual è il limite all'uso del contante?
5.000 euro. Il divieto scatta a importi pari o superiori, quindi 5.000 euro esatti sono già vietati: il massimo lecito è 4.999,99.
- Attenzione a come si cita: il comma 1 dell'art. 49 dice ancora 3.000 euro, ma il comma 3-bis dello stesso articolo stabilisce che dal 1 gennaio 2023 il divieto è riferito alla cifra di 5.000 euro.
- Il divieto vale per il trasferimento fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di denaro contante e titoli al portatore.
- Vale anche se l'importo viene spezzato in più pagamenti sotto soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
- Soglie diverse da non confondere: per il servizio di rimessa di denaro il limite resta 1.000 euro.
Perché conta. Chi legge solo il comma 1 sbaglia di duemila euro. È l'errore più facile da fare su questa norma, perché la cifra vecchia è ancora scritta nel testo.
«È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati [...]»
«A decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1 gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.»
21Se scopro un pagamento oltre il limite del contante, devo dirlo a qualcuno?
Sì. Va comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni.
- L'obbligo riguarda i soggetti obbligati che hanno notizia dell'infrazione nell'esercizio della propria attività, quindi anche l'agenzia.
- Non è una scelta discrezionale: è un obbligo di comunicazione, distinto dalla segnalazione di operazione sospetta.
- Se hai già segnalato quella stessa operazione alla UIF, la comunicazione al MEF non è dovuta.
Perché conta. Molti pensano che il limite del contante riguardi solo chi paga. Chi se ne accorge e tace ha un problema suo.
«I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza [...]»
«Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.»
22Cosa va dichiarato al rogito sulla mediazione?
Le parti dichiarano al notaio, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le modalità di pagamento del prezzo e se si sono avvalse di un mediatore, con i suoi dati e le modalità di pagamento della provvigione.
- Va dichiarato: se si è usato un mediatore; i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante, o del mediatore che ha operato per la società; codice fiscale o partita IVA; numero di iscrizione e camera di commercio di riferimento.
- Sul compenso: l'ammontare della spesa sostenuta, oppure il numero della fattura con la corrispondenza fra importo fatturato e spesa effettiva. In ogni caso le analitiche modalità di pagamento della provvigione.
- L'obbligo è di ciascuna delle parti, non solo del venditore, e vale anche se la cessione è soggetta a IVA.
- In caso di indicazione omessa, incompleta o mendace: sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro, e i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai fini dell'imposta di registro.
Perché conta. È una norma fiscale, non antiriciclaggio, ma tocca l'agenzia da vicino: se la provvigione è stata pagata in modo che non si vuole dichiarare, il problema emerge qui, davanti al notaio.
«All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.»
Il testo parla ancora di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione: il ruolo è stato soppresso e sostituito dall'iscrizione al Registro delle imprese, ma la citazione riporta il dato letterale.
Conservazione
23Cosa conservo, come, e per quanto tempo?
Dieci anni dalla fine della prestazione. E il fascicolo deve permettere di ricostruire data dell'incarico, dati del cliente e del titolare effettivo, scopo del rapporto, data, importo e causale dell'operazione e mezzi di pagamento.
- I dati vanno acquisiti nel sistema di conservazione entro trenta giorni dall'incarico, dall'operazione, dalla variazione o dalla chiusura.
- Il sistema deve prevenire qualsiasi perdita di dati e garantire integrita e non alterabilita dopo l'acquisizione, oltre al mantenimento della storicita.
- Va indicato in modo esplicito chi è legittimato ad alimentare il sistema e ad accedervi.
- La conservazione si può affidare a un centro di servizi esterno, ma la responsabilità resta tua e devi avere accesso diretto e immediato.
Perché conta. Dieci anni sono lunghi e i trenta giorni sono brevi. Un fascicolo completato mesi dopo è fuori termine anche se contiene tutto.
«2. [...] La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi [...] del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati. 3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.»
«la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale»
Il Sottomano tiene il fascicolo della pratica compilato mentre la pratica va avanti, invece di ricostruirlo alla fine.
Cosa si rischia
24Cosa si rischia in concreto?
Per l'adeguata verifica omessa 2.000 euro, che salgono da 2.500 a 50.000 nei casi gravi. Per la segnalazione omessa 3.000 euro, che salgono da 30.000 a 300.000.
- Le due sanzioni più pesanti riguardano la segnalazione, non l'adeguata verifica: è la parte che viene trascurata di più ed è quella che costa di più.
- Se dalla violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione deriva come conseguenza diretta l'omessa segnalazione, si applicano solo le sanzioni sulla segnalazione.
- Ci sono anche fattispecie penali: falsificare o usare dati falsi nell'adeguata verifica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro.
- Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'Analisi nazionale dei rischi 2024, conferma per gli agenti immobiliari un rischio specifico elevato: il settore è guardato con attenzione.
Perché conta. Serve per dare la misura giusta: il rischio non è la multa da duemila euro, è la catena che parte da un fascicolo incompleto e arriva alla segnalazione che non è stata fatta.
«Art. 56, comma 1: [...] si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. Art. 56, comma 2: [...] nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. Art. 58, comma 1: Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. Art. 58, comma 2: [...] nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.»
L’adeguata verifica in Sottomano.
Come si fa, persona per persona, dentro la pratica: Antiriciclaggio per agenzie immobiliari: adeguata verifica, fascicolo, scadenze →. E per sapere entro quando identificare un cliente: la scadenza dell’adeguata verifica →
Le fonti.
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - testo vigente ↗
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 - testo vigente ↗
- MEF - Dipartimento del Tesoro, FAQ Prevenzione e Reati Finanziari (FAQ 22, 23, 24, 25) ↗
- MEF - Comitato di sicurezza finanziaria, Analisi nazionale dei rischi 2024, par. 5.3.3 ↗
- UIF, Provvedimento 12 maggio 2023 - indicatori di anomalia (applicabile dal 1 gennaio 2024) ↗
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 - disciplina della mediazione
Questa pagina spiega cosa chiede la legge. Non è una consulenza legale: sul caso concreto decide il consulente dell'agenzia.